collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera B) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno
due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza;
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora
tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore
di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale
o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore
di lavoro e il lavoratore.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso.
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
dipendente da una struttura esterna pubblica
o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
libero professionista;
dipendente del datore di lavoro.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie
per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.