La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende:
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
accertamenti periodici per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica.
Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.