Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo
i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti
di cui al comma 1.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati
e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio superiore di sanità.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3
si applicano le disposizioni vigenti in materia.