Art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
Art. 14 (Diritti dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato).
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero
da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato
e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.