Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati
ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
i criteri diretti ad individuare:
misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
misure precauzionali di esercizio;
metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
criteri per la gestione delle emergenze;
le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione.
Per il settore minerario il decreto di cui al comma
1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.