Capo III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12. (Disposizioni generali).
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q ),
il datore di lavoro:
organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
designa preventivamente i lavoratori incaricati
di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a).
informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte
ed i comportamenti da adottare;
programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di pericolo grave
ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza
ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere
in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.