Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione
e protezione dai rischi).
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti,
il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione
cui partecipano:
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
il medico competente ove previsto;
il rappresentante per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa
la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale
della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.