Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
Art. 10 (Svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà
di cui all'art. 8, comma 4.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente
per territorio:
una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
una dichiarazione attestante gli adempimenti
di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (1);
una relazione sull'andamento degli infortuni
e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base
ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello
stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
l'attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.