1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi,
le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, nonchè dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi
1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.