In tutte le attività per le quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore
di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
In particolare, il datore di lavoro:
evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi,
se il tipo di attività lavorativa lo consente;
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
progetta adeguatamente i processi lavorativi;
adotta misure collettive di protezione ovvero
misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre
al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal
luogo di lavoro;
usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare
e trattare campioni di origine umana ed animale;
definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
verifica la presenza di agenti biologici sul
luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario
o tecnicamente realizzabile;
predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del
luogo di lavoro.