Art. 78 - Agenti biologici - Valutazione del rischio
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 78 (Valutazione del rischio).
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art.
4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative
alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
della classificazione degli agenti biologici
che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore
di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
dell'informazione sulle malattie che possono
essere contratte;
dei potenziali effetti allergici e tossici;
della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi
microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure
protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma
3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti
dati:
le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di
cui alla lettera a);
le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
i metodi e le procedure lavorative adottate,
nonchè le misure preventive e protettive applicate;
il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo
3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche
ai dati di cui al comma 5.