Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi
di autorizzazione del Ministero della sanità.
La richiesta di autorizzazione è corredata da:
le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della
sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una
delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta cessazione
di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
Il Ministero della sanità comunica all'organo di
vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero
della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle
previsioni di cui ai commi 1 e 4.