Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori:
il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
il documento di cui all'art. 78, comma 5.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio
di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo
4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano
una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro,
o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato
dal datore di lavoro in via provvisoria.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza
di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II,
come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda
gli agenti biologici del gruppo 4.