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Art. 74 - Agenti biologici - Definizioni

Art. 74 (Definizioni).

  1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
    1. agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
    2. microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
    3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
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Aggiornato il : 06/02/2012

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