Art. 73 - Agenti biologici - Campo di applicazione
Titolo VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Art. 73 (Campo di applicazione).
Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 91, è soppresso.